La coassicurazione diretta
La nozione giuridica risultante dall’art. 1911 c.c. postula:
Art 1911 Codice Civile
Coassicurazione
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Poiché la coassicurazione genera
separati rapporti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diviene
titolare di singole distinte posizioni soggettive sostanziali e processuali,
per ragioni di semplicità operativa è d’uso ricorrere si ricorre ad un particolare strumento
negoziale, rappresentato dalla cd. clausola di delega.
Con tale clausola, i coassicuratori
affidano ad uno solo (il delegatario) l’incarico di gestire la polizza,
delegandolo a compiere una serie di atti. Si tratta di un mandato collettivo in
rem propriam (realizzazione di un affare di comune interesse). Detta clausola
riguarda esclusivamente la fase di conclusione e di gestione del contratto, e
non incide sulla struttura genetica dello stesso (cfr. La
coassicurazione – Diritto delle assicurazioni).
arch. Massimo Ferri - Certificato Perito Assicurativo Senior