La coassicurazione diretta

 



Con l’istituto della coassicurazione, più imprese assicuratrici assumono in comune e per quota un certo rischio.

La nozione giuridica risultante dall’art. 1911 c.c. postula:


Art 1911 Codice Civile

Coassicurazione

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

Poiché la coassicurazione genera separati rapporti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diviene titolare di singole distinte posizioni soggettive sostanziali e processuali, per ragioni di semplicità operativa è d’uso ricorrere si ricorre ad un particolare strumento negoziale, rappresentato dalla cd. clausola di delega.

Con tale clausola, i coassicuratori affidano ad uno solo (il delegatario) l’incarico di gestire la polizza, delegandolo a compiere una serie di atti. Si tratta di un mandato collettivo in rem propriam (realizzazione di un affare di comune interesse). Detta clausola riguarda esclusivamente la fase di conclusione e di gestione del contratto, e non incide sulla struttura genetica dello stesso (cfr. La coassicurazione – Diritto delle assicurazioni).

arch. Massimo Ferri - Certificato Perito Assicurativo Senior

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